Le criptovalute in azienda: contabilità e aspetti fiscali per il 2023

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha chiarito alcune definizioni e pratiche fiscali. Ecco cosa cambia per le aziende che hanno abbracciato il settore criptovalute

Con la normativa in vigore per l’anno fiscale 2023, il focus è stato posto soprattutto sulle persone fisiche e le pratiche più comuni. 

In realtà le principali novità della legge ricadono anche sulla fiscalità aziendale: soprattutto a partire dal 2020 sono state sempre di più le società che hanno scelto di abbracciare il settore crypto in diversi modi. Da quelle che hanno già accettato pagamenti in crypto, a quelle che hanno deciso di orientarsi verso l’investimento in cripto-attività come Bitcoin o gli NFT, fino a quelle che hanno optato per l’integrazione della blockchain stessa nei loro servizi. 

Dunque come devono comportarsi queste aziende relativamente alle proprie cripto-attività? Ecco tutte le informazioni aggiornate al 2023.

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Criptovalute in azienda: la contabilizzazione in bilancio 

Per quanto riguarda la classificazione e contabilizzazione delle cripto-attività in ambito aziendale, non esistono ancora norme nazionali. Di conseguenza si fa riferimento ai principi contabili internazionali, e in particolare all’IFRS o IAS (International Accounting Standard).

Secondo l’interpretazione fornita dall’IFRS Interpretation Committee, le criptovalute “native”, quali Bitcoin ed ether non possono essere considerate né valute né strumenti finanziari.

Una diversa definizione, però, può essere utilizzata per alcune stablecoin, e in particolare per quelle collateralizzate da valute fiat o RWA riscattabili. Tali cripto-attività sembrano infatti soddisfare la definizione di strumento finanziario, sia secondo i principi IAS/IFRS, in quanto rappresenterebbero a tutti gli effetti un diritto contrattuale a riscattare la liquidità soggiacente.

In base a questi principi, le criptovalute vanno inserite sotto due voci: beni immateriali e rimanenze. 

I beni immateriali sono quelle attività che possono essere trasferite, date in licenza, vendute o scambiate in maniera indipendente; e quelle attività che derivano da diritti contrattuali o legali.

Le cripto-attività invece costituiscono rimanenze se sono destinate alla vendita.

Per quanto riguarda le stablecoin, è possibile che le imprese scelgano di classificarle in modo diverso in base alla loro valutazione dei rischi e dei benefici associati a tale classificazione. Quindi possono essere inserite come strumenti finanziari, secondo quanto argomentato sopra, oppure come rimanenze di strumenti finanziari se non sono ancora state contabilizzate come ricavi.

A questo punto resta da chiedersi se questi beni siano fiscalmente imponibili, e in che modo. A rispondere interviene l’articolo 32 della Legge di Bilancio del 2023.

Le imposte societarie sulle cripto-attività

Nell’ambito societario, le due imposte a cui sono soggette le imprese sono l’IRES e IRAP, rispettivamente l’Imposta sul Reddito delle Società e l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Dalla normativa più recente si evince che la variazione nel valore delle cripto-attività non influisce sull’imponibile ai fini IRES e IRAP. La questione è diversa però quando si parla di plusvalenze. Infatti, “resta fermo che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo“.


In altre parole, fintantoché le cripto-attività in questione rimangono tali, e sono semplicemente custodite dall’azienda, non sono soggette a queste due tasse nonostante le loro variazioni di prezzo sul mercato.

Facciamo un esempio. Se la tua azienda ha acquistato 1 Bitcoin il 1 Febbraio, per un controvalore di 26.000€, al 31 Dicembre successivo il prezzo è diventato di 30.000€. Questo aumento di valore non è da considerarsi una plusvalenza se dal 1 Febbraio al 31 Dicembre 1 BTC è rimasto 1 BTC. Lo stesso vale nel caso il prezzo fosse diminuito: non sarebbe da considerarsi una minusvalenza realizzata.

Attenzione, ciò non toglie che le cripto-attività detenute non debbano essere incluse nel bilancio aziendale. Anche quelle che non hanno generato plusvalenze, vanno dichiarate e rese visibili all’Agenzia delle Entrate.

Quali sono invece i casi di impiego delle cripto-attività che possono risultare in plusvalenze, e che quindi valgono ai fini della tassazione IRES e IRAP?

  • Trasformazione in altri beni, ossia utilizzo di questi asset per qualsiasi acquisto
  • Trasformazione in NFT o altre cripto-attività;
  • Permuta in valuta fiat;
  • Utilizzo nello staking.

In tutti questi casi le eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate durante l’anno fiscale andranno a cumularsi con il reddito d’impresa.

Quanto spiegato in questo articolo riguarda le pratiche generali a cui le aziende che si sono avvicinate alle criptovalute devono porre attenzione, tuttavia non si esclude la possibilità di rivolgersi a un commercialista specializzato per analizzare il singolo caso da vicino ed evitare di incorrere in future sanzioni dannose per l’impresa. Se vuoi potrai chiedere supporto direttamente su Young Platform, nel nuovo portale dedicato, pensato per metterti in contatto diretto con i professionisti del settore.

Nel frattempo, la Legge di Bilancio del 2024 non ha introdotto alcuna novità in materia di criptovalute. Si attendono quindi maggiori specificazioni sulle definizioni e sugli aspetti contabili da parte dei governi.

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