Scadenza dichiarazione redditi e pagamento delle imposte 2026: il calendario fiscale per le criptovalute

scadenza dichiarazione redditi 2026

Per evitare sanzioni e adempiere correttamente agli obblighi fiscali, è fondamentale conoscere le scadenze principali e le nuove regole applicabili. Scopriamo dunque il calendario fiscale 2026.

Di seguito troverai una guida chiara ed esaustiva sulle date chiave per il pagamento delle imposte, la dichiarazione dei redditi e sulle principali modifiche normative introdotte per il 2026.

Tassazione delle criptovalute: cosa bisogna sapere

Chi investe in criptovalute deve rispettare due obblighi fiscali fondamentali, a prescindere dal fatto che ci sia una plusvalenza/minusvalenza o meno:

  1. Pagamento delle imposte → riguarda il versamento delle somme dovute allo Stato, come l’imposta sulle plusvalenze e l’imposta patrimoniale.
  2. Dichiarazione dei redditi → consiste nella presentazione del documento fiscale che ha un duplice scopo: comunicare le eventuali plusvalenze realizzate (Quadro RT / Quadro T) e dichiarare il semplice possesso dei tuoi asset crypto (Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale e antiriciclaggio), anche se non hai fatto alcuna operazione durante l’anno..

Non rispettare questi obblighi può comportare sanzioni, quindi è essenziale conoscere le date chiave per il 2026.

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Scadenze per il pagamento delle imposte sulle criptovalute

Ecco le principali date da segnare in calendario:

30 giugno 2026

  • Pagamento dell’imposta sulle plusvalenze realizzate nel 2025: per i redditi del 2025, l’aliquota da versare è ancora il 26% per tutti i crypto-asset. L’aumento al 33% riguarderà solo le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026.
  • Pagamento dell’IVACA (Imposta sul Valore delle Cripto-attività, un’imposta di bollo dello 0,2%) sul valore delle criptovalute detenute al 31 dicembre 2025. Da pagarsi qualora le cripto-attività non siano custodite presso un exchange che provveda autonomamente a trattenere e versare l’imposta di bollo.
  • Versamento del primo acconto sulle imposte per l’anno fiscale 2026, calcolato secondo i criteri previsti per le imposte sui redditi.

30 novembre 2026

  • Versamento del secondo acconto sulle imposte per il 2026.

Se non si rispettano queste date, si rischiano sanzioni e interessi di mora. In caso di ritardo, è possibile regolarizzare i versamenti con il Ravvedimento Operoso, pagando una sanzione ridotta. Per pagare il minimo di sanzioni e interessi devi presentare il Ravvedimento Operoso entro 90 giorni dalla prima scadenza, quindi entro settembre 2026.

Come funziona l’acconto sulle imposte

Il versamento dell’acconto è stabilito secondo tre criteri specifici, che si usano per l’IRPEF:

Il criterio della soglia 

Dipende dall’importo delle imposte  maturate nell’anno precedente (il saldo del 2025). La legge stabilisce che l’acconto per il 2026 debba essere pari al 100% dell’imposta dovuta per il 2025, ma scatta solo se superi determinati limiti:

  • Fino a 51,65 €: non sei tenuto a versare alcun acconto per il 2026. Pagherai solo il saldo.
  • Tra 51,66 € e 257,52 €: devi versare l’acconto, ma non a giugno. Lo pagherai in un’unica soluzione (il 100%) entro la scadenza di novembre.
  • Oltre i 257,52 €: scatta l’obbligo della rateizzazione. È solo in questo caso che devi preoccuparti del “Primo Acconto” del 30 giugno.

Il criterio della ripartizione

Se il tuo debito d’imposta per il 2025 supera i 257,52 €, quel 100% di acconto dovuto viene “spaccato” in due rate con percentuali fisse:

  • Primo acconto (30 giugno 2026): devi versare il 40% dell’imposta totale calcolata per il 2025.
  • Secondo aconto (30 novembre 2026): devi versare il restante 60%.

Il criterio di calcolo

Per determinare su quale base calcolare quel 40%, il fisco ti lascia scegliere tra due strade:

  • Metodo “Storico”: prendi l’importo esatto delle imposte che hai calcolato per il 2025 e lo usi come base. Ad esempio, se per il 2025 devi 1.000 € di imposte, il 30 giugno versi 400 € (il 40%).
  • Metodo “Previsionale”: se sai per certo che nel 2026 guadagnerai di meno, puoi calcolare il 40% non su quello che hai pagato nel 2025, ma su quello che stimi di dover pagare per il 2026.

Se la tua stima è sbagliata al ribasso e a fine anno risulta che avresti dovuto versare un acconto più alto, riceverai sanzioni e interessi per “insufficiente versamento”.

Scadenze per la Dichiarazione dei redditi nel 2026

Le dichiarazioni fiscali devono essere presentate nei seguenti termini:

30 settembre 2026 → Scadenza invio telematico Modello 730

  • Utilizzato principalmente da lavoratori dipendenti e pensionati.
  • Contiene il Quadro W obbligatorio per il monitoraggio fiscale delle cripto-attività detenute, a prescindere dal luogo di archiviazione (wallet, exchange, ledger o PC) e calcolo dell’imposta patrimoniale.
  • Contiene il Quadro T, dove si dichiarano le eventuali plusvalenze e minusvalenze per il calcolo dell’imposta sostitutiva del 26%. 

2 novembre 2026  → Scadenza Invio telematico Modello Redditi Persone Fisiche (PF)

  • Necessario per chi ha redditi diversi dal lavoro dipendente, come partite IVA e liberi professionisti.
  • Contiene il Quadro RW obbligatorio per il monitoraggio fiscale delle cripto-attività detenute, a prescindere dal luogo di archiviazione (wallet, exchange, ledger o PC) e calcolo dell’imposta patrimoniale.
  • Include il Quadro RT, dove si dichiarano le plusvalenze e minusvalenze derivanti da criptovalute.

Nota: per normativa, la scadenza è fissata al 31 ottobre, ma cadendo di sabato nel 2026, slitta automaticamente al primo giorno lavorativo utile.

Novità fiscali 2026 sulle criptovalute: cosa cambia e cosa segnare in agenda

Le ultime Leggi di Bilancio hanno introdotto nuove regole fiscali per chi possiede criptovalute. Si tratta di cambiamenti significativi che influenzeranno la dichiarazione dei redditi. Vediamo in modo semplice cosa cambia, quali sono le scadenze da ricordare e su cosa riflettere per fare scelte consapevoli.

Fino al 2024: imposta solo sopra i 2.000 euro

Per tutto l’anno fiscale 2024 (cioè per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2024), le plusvalenze – cioè i guadagni ottenuti dalla vendita o conversione di criptovalute – non erano soggette a imposta se inferiori a 2.000 euro complessivi.

Qualora non avessi mai dichiarato le tue criptovalute, tieni conto della franchigia per il Ravvedimento Operoso degli anni fiscali 2024 e precedenti. 

Dal 2025: si paga l’imposta anche per piccoli guadagni

A partire dal 1° gennaio 2025, questa soglia di esenzione, altrimenti detta “franchigia di 2.000€”, è stata abolita.
Significa che qualsiasi plusvalenza, anche di importo modesto, è ora soggetta a imposta.

Dal 2026: sale l’aliquota

È importante sapere che l’aliquota attualmente prevista del 26% è salita al 33%, come riportato nella Legge di Bilancio del 2026, ma andrà considerata solo dal prossimo anno, cioè nel 2027, quando sarà il momento di dichiarare i redditi del 2026. 

Questo cambiamento, tuttavia, presenta due eccezioni:

  1. la conversione di un crypto-asset in un EMT ancorato all’euro
    Esempio: Bitcoin (BTC) → EURC → aliquota applicata 26%
  2. La conversione di un EMT ancorato a una valuta fiat diversa dall’euro in un EMT denominato in euro (come EURC).
    Esempio: Tether (USDT) → EURC → aliquota applicata 26%

Per chi ha sfruttato la rivalutazione delle criptovalute: cosa succede adesso?

Durante lo scorso anno, la Legge di Bilancio aveva offerto agli investitori la possibilità di “rivalutare” il proprio portafoglio crypto. Si poteva fissare il valore fiscale delle monete al prezzo di mercato del 1° gennaio 2025, pagando un’imposta agevolata del 18%. Questa mossa serviva per creare uno scudo fiscale in vista dell’aumento delle aliquote al 33%, scattato quest’anno. 

Se sei tra coloro che hanno sfruttato questo meccanismo, allora quanto segue potrebbe interessarti. Se, invece, non rientri in questa categoria, la finestra temporale per la rivalutazione del proprio portafoglio è ormai chiusa. Il termine ultimo e improrogabile per esercitare questa opzione e pagare la prima (o unica) rata è scaduto il 1° dicembre 2025.

Se HAI rivalutato nel 2025: 

Hai due adempimenti fondamentali quest’anno.

  1. La dichiarazione: devi obbligatoriamente indicare l’avvenuta rivalutazione nella tua Dichiarazione dei Redditi 2026 (all’interno del Quadro RT), riportando il valore affrancato e l’imposta versata.
  2. Le rate: se avevi scelto il pagamento rateizzato in tre anni, ricordati che entro il 30 novembre 2026 dovrai versare la seconda rata, applicando un interesse del 3%.

Consigli pratici per gestire le imposte sulle criptovalute

Gestire correttamente le criptovalute dal punto di vista fiscale può sembrare complicato, ma con un po’ di organizzazione è possibile evitare errori e brutte sorprese. Ecco tre consigli utili:

1. Tieni tutto sotto controllo

  • Registra ogni operazione: comprare, vendere, scambiare o trasferire criptovalute sono tutte operazioni che vanno tracciate. Quasi tutte le piattaforme ti permettono di scaricare un file (di solito in formato CSV) con lo storico completo delle tue attività. Conserva questi file con cura: sono la prova di quanto hai fatto, nel caso l’Agenzia delle Entrate voglia controllare.
  • Scarica la ricevuta dell’imposta di bollo: se usi piattaforme che anticipano il pagamento per conto tuo (come Young Platform), puoi scaricare la ricevuta e tenerla agli atti.
  • Usa un report fiscale: per compilare la dichiarazione dei redditi in modo più semplice, puoi acquistare un report già pronto. Questi report, offerti da consulenti o da alcune piattaforme crypto come Young Platform, ti forniscono un documento precompilato da consegnare al commercialista o utilizzare tu stesso.

2. Chiedi aiuto a un esperto

Le regole fiscali sulle criptovalute cambiano spesso e possono essere complicate, soprattutto se hai molti wallet, usi protocolli decentralizzati (DeFi) o hai movimentato cifre importanti. In questi casi, affidarsi a un commercialista che conosce il settore può farti risparmiare tempo, denaro e stress. Young Platform offre un servizio di consulenza con un commercialista esperto che puoi richiedere direttamente in app cliccando sul banner.

3. Prepara in anticipo i pagamenti

Non aspettare l’ultimo giorno per versare le imposte.
Un consiglio utile è quello di mettere da parte una parte dei guadagni ogni volta che realizzi un profitto. In questo modo, quando arriverà il momento di pagare, avrai già le risorse pronte.

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Prezzo di carico: perché è così importante per la dichiarazione dei redditi da criptovalute

Prezzo di carico crypto

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente divulgativo: aiutano l’investitore a comprendere il ruolo del prezzo di carico nella dichiarazione dei redditi e nel calcolo delle imposte sulle criptovalute.

Vedremo cos’è, quando viene assegnato automaticamente e in quali casi va inserito manualmente.

Se utilizzi un servizio di reportistica fiscale per criptovalute come quello offerto da Young Platform, ci sono alcune operazioni per cui sarà necessario inserire manualmente il prezzo di carico.Una volta fornito questo dato, il sistema calcola automaticamente plusvalenze, imposte e li riporta nei quadri fiscali corretti (es. Quadro RT o Quadro T), generando un report precompilato, pronto da usare come guida sicura per la dichiarazione.

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Prezzo di carico: che cos’è? 

Il prezzo di carico rappresenta il valore iniziale attribuito a una criptovaluta nel momento in cui entra nel patrimonio del contribuente.

È fondamentale per il calcolo delle plusvalenze o minusvalenze, che si determinano al momento della vendita o dello scambio della crypto. Se non viene dichiarato correttamente, potresti pagare più imposte del dovuto.

Come si determina il prezzo di carico?

  • Acquisto diretto → coincide con il prezzo pagato per acquistare la crypto, incluse eventuali commissioni.
  • Airdrop, staking, mining, programmi Earn coincide con il valore di mercato al momento dell’accredito.
  • Trasferimento da altro wallet o exchange (quindi un deposito) → il contribuente deve dichiarare manualmente il prezzo di carico, ovvero il valore originale di acquisto.

Attenzione: prezzo di carico a 0 €

Se al momento della vendita il prezzo di carico è 0 € (perché non indicato, o in mancanza di documentazione), l’intero ricavato sarà considerato plusvalenza e tassato al 26%.

Nota operativa

Il corretto tracciamento del prezzo di carico è essenziale per:

  • Evitare errori nella dichiarazione fiscale
  • Ridurre il rischio di sovrastimare le plusvalenze
  • Dimostrare l’origine e il valore effettivo degli asset in caso di controlli

Esempio 1: Deposito senza prezzo di carico

  • Depositi 1 Bitcoin acquistato in passato, ma senza indicare il prezzo di acquisto.
  • Successivamente, vendi questo BTC a 100.000€.
  • Il fisco considera l’intero importo come plusvalenza → 100.000 €
  • Applicando la franchigia: 100.000 – 2.000 = 98.000€ imponibili.
  • Imposta dovuta: 98.000 × 26% = 25.480€.

Esempio 2: Deposito con prezzo di carico documentato

  • Depositi 1 Bitcoin e dichiari di averlo acquistato a 60.000€.
  • Quando vendi a 100.000€, la plusvalenza lorda sarà: 100.000 – 60.000 = 40.000€.
  • Applicando la franchigia: 40.000 – 2.000 = 38.000€ imponibili.
  • Imposta dovuta: 38.000 × 26% = 9.880€.

Come evitare errori (e pagare meno imposte)

Per non incorrere in una tassazione eccessiva:

  • Conserva sempre le prove d’acquisto delle criptovalute
  • Quando trasferisci fondi su un exchange, inserisci il prezzo di carico corretto

Se usi Young Platform, puoi caricare la cronologia delle transazioni da wallet esterni (es. Metamask, Ledger, ecc.) e ottenere un report fiscale completo e ottimizzato per la dichiarazione dei redditi.

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Trading Bot e Smart Trades: cosa sono e quali sono le imposte da pagare nel 2026

Trading bot e smart trades

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente divulgativo: servono ad aiutare l’investitore a comprendere il funzionamento della tassazione sulle operazioni eseguite da Trading Bot e, nel caso specifico di Young Platform, tramite gli Smart Trades.

Premessa: se stai leggendo questo articolo, significa che è arrivato quel momento dell’anno in cui sai che passerai ore sul sito dell’Agenzia delle Entrate, cercando di capire se la normativa è cambiata, al fine di riempire correttamente le caselle di un file excel. 

Il risultato finale: tanto tempo e pazienza persi. Ma, per fortuna, la tecnologia ci viene incontro: grazie ai nostri servizi fiscali, hai la possibilità di sistemare la questione tasse in pochi click senza errori anche se, oltre a Young Platform, hai utilizzato altri exchange. 

E non è tutto: ti serve un report fiscale che copra, per esempio, quattro anni di attività? Con noi, lo ottieni al prezzo di un report annuale.

Trovi le informazioni necessarie al bottone verde qui sotto, che ti rimanderà alla pagina dedicata con tutte le soluzioni offerte. 

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Che cos’è un Trading Bot

Un Trading Bot è un software automatizzato che esegue operazioni di acquisto e vendita di criptovalute al posto dell’utente, seguendo parametri preimpostati (strategie di prezzo, volumi, soglie, indicatori tecnici, ecc.).

Dal punto di vista fiscale, tutte le operazioni effettuate dal Bot sono imputabili all’investitore, come se fossero state eseguite manualmente.

Rilevanza fiscale delle operazioni del Bot

Le operazioni eseguite da un Trading Bot sono considerate fiscalmente rilevanti in due casi principali:

  1. Quando la criptovaluta viene venduta in cambio di euro o di un’altra valuta fiat
  2. Quando viene scambiata con una stablecoin classificata come EMT (Electronic Money Token)

Ma cosa significa “EMT”?

Secondo il regolamento europeo MiCAR, gli EMT sono token il cui valore è ancorato a una valuta fiat (come l’euro o il dollaro), e sono trattati come denaro elettronico.
Ai fini fiscali, vengono equiparati alla valuta tradizionale: scambiare una crypto per un EMT è come venderla per euro.

Quindi, se il Bot scambia ad esempio Bitcoin per 1.000 USDC, l’operazione è fiscalmente equiparabile alla vendita per 1.000 euro.

In questo caso, si può generare una plusvalenza (o minusvalenza), che deve essere dichiarata e tassata se rilevante.

NOTA – Classificazione degli EMT: uno scenario in evoluzione

Al momento non esiste una classificazione ufficiale, chiara e completa che indichi con certezza quali criptovalute rientrano nella categoria degli EMT (Electronic Money Tokens) secondo il regolamento MiCAR, e quali invece ricadano nelle altre categorie previste dalla normativa.

Di conseguenza, l’identificazione di una stablecoin come EMT è frutto di un’interpretazione della norma, basata sulle sue caratteristiche tecniche e funzionali. Questo porta inevitabilmente a categorizzazioni discordanti tra operatori del settore, fiscalisti e piattaforme.

In linea generale, si concorda sul fatto che Tether (USDT) – una delle stablecoin più utilizzate nel trading – può essere considerata un EMT, e quindi le operazioni in USDT sono fiscalmente rilevanti.

Diversamente, USD Coin (USDC) ha ricevuto ufficialmente la classificazione come EMT, avendo completato con successo il processo di due diligence richiesto dalla MiCAR e soddisfatto tutti i criteri normativi previsti.

Questo significa che, almeno per ora, le operazioni con USDC sono sicuramente rilevanti fiscalmente, mentre quelle con altre stablecoin – come USDT – lo sono in base a una lettura coerente e prudente della normativa vigente.

Esempio – Imposta sulle operazioni del Trading Bot

Un Bot vende nel corso del 2025 1 ETH a 2.000 USDC. Se quell’ETH era stato acquistato quando valeva 1.500€, hai una plusvalenza di 500€, su cui si applica il 26% di imposta, da versare l’anno successivo cioè nel 2026.

Smart Trades su Young Platform: Trading Bot e fiscalità

Su Young Platform, puoi utilizzare gli Smart Trades, strumenti di trading algoritmico che funzionano come veri e propri Bot automatici: eseguono operazioni di acquisto e vendita in base a strategie preimpostate, senza che tu debba intervenire manualmente.

Questi Bot possono operare anche contro stablecoin, come USDC o USDT, che rientrano nella categoria degli EMT (e-money tokens) secondo l’interpretazione del regolamento MiCAR.

Impatto fiscale delle operazioni automatiche

Quando un Smart Trade scambia una criptovaluta contro uno di questi EMT, l’operazione è fiscalmente rilevante, come se fosse una vendita per euro.
Se il valore della crypto al momento dello scambio è superiore a quello che aveva quando l’hai acquistata (o quando il Bot l’ha acquistata), si genera una plusvalenza soggetta all’imposta del 26%.

Non fa differenza se l’ordine è stato eseguito da un Bot o da te manualmente: ai fini fiscali conta l’effetto dell’operazione.

Tutto è già calcolato nel tuo Report Fiscale

La buona notizia?
Non devi fare nulla a mano. Su Young Platform, tutte le operazioni eseguite con Smart Trades vengono:

  • Tracciate automaticamente
  • Classificate in base alla loro rilevanza fiscale
  • Incluse nel report fiscale, con eventuali plusvalenze e imposte dovute già calcolate 

In pochi clic ottieni un documento completo e pronto da usare per la dichiarazione dei redditi, senza doverti preoccupare di nulla.

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Stablecoin: come vengono classificate dalla MiCA e dalla normativa fiscale

Stablecoin tasse

L’adozione del Regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) segna un importante passo avanti nella regolamentazione delle cripto-attività all’interno dell’Unione europea. Tra le novità più rilevanti vi è la classificazione delle stablecoin, come EMT e ART, che ha conseguenze dirette sulla loro tassazione.

Se preferisci evitare la parte teorica, puoi delegare la burocrazia fiscale utilizzando i nostri report fiscali. Sono precisi, economici e ti permettono di risolvere la questione delle imposte in modo rapido e definitivo.

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Cripto-attività: che cosa vuol dire?

Il termine cripto-attività è utilizzato nel regolamento europeo MiCAR (Markets in Crypto-Assets) per identificare qualsiasi forma di asset digitale basato su tecnologie di registro distribuito (DLT), come la blockchain.

Nella classificazione MiCAR, le cripto-attività si dividono in tre categorie principali, ognuna con caratteristiche e trattamenti normativi (e fiscali) distinti:

1. Asset-Referenced Tokens (ART)

Token il cui valore è ancorato a un paniere di asset sottostanti, che può comprendere diverse valute fiat, criptovalute, materie prime o una combinazione di tutti questi elementi.

Gli ART, non essendo strettamente ancorati a una valuta a corso legale come l’euro, sono esposti alla volatilità dei prezzi. Pertanto, le transazioni che li coinvolgono (acquisto, vendita, utilizzo o conversione) possono originare plusvalenze o minusvalenze, le quali sono soggette a tassazione.

Esempio: PAXGold (PAXG) è un token ancorato all’oro.

2. Electronic Money Tokens (EMT)

Token il cui valore è stabilmente ancorato a una singola valuta fiat, come l’euro o il dollaro. Questo ancoraggio garantisce che il loro valore rimanga fisso in un rapporto di 1 a 1 con la valuta di riferimento: un token ancorato all’euro, ad esempio, varrà sempre esattamente un euro (1 token = 1€).

In altre parole, questi token sono progettati per replicare il comportamento del denaro elettronico tradizionale e, per questo,  la normativa li equipara alla valuta tradizionale ai fini fiscali. Non potendo generare plusvalenze o minusvalenze legate alle fluttuazioni di mercato, possedere questi token è considerato, ai fini delle imposte, esattamente come detenere denaro contante o un normale deposito bancario.

Esempio: USD Coin (USDC), classificato ufficialmente come EMT

3. Cripto-Attività Diverse (tra cui Utility Tokens)

Gli Utility sono token che danno accesso a un prodotto o servizio all’interno di un ecosistema digitale specifico. Per rientrare in questa classificazione, devono essere emessi direttamente ed esclusivamente dal soggetto che eroga il servizio o sviluppa il prodotto a cui sono collegati.
Non sono concepiti come mezzo di pagamento, ma come “chiave” d’accesso a funzionalità offerte dalla piattaforma dell’emittente.

Esempio: Young (YNG) è classificato come utility token.

Trattamento fiscale delle cripto-attività

Dal punto di vista fiscale, tutte le cripto-attività possono generare plusvalenze imponibili nel momento in cui:

  • Vengono vendute in cambio di euro o altra valuta fiat
  • Oppure vengono scambiate con EMT, considerati equivalenti a valuta fiat

La categorizzazione MiCAR ha un impatto diretto unificato sulla normativa fiscale italiana: dal 2026, la tassazione agevolata in Italia dipende da come la MiCAR inquadra l’asset in questione. 

Gli EMT, essendo assimilabili a moneta legale, rendono fiscalmente rilevante lo scambio con una cripto-attività come se fosse una vendita.

Gli NFT, anch’essi cripto-attività secondo MiCAR, sono fiscalmente rilevanti solo se ceduti con profitto. Ma c’è una differenza fondamentale: 

  • Se l’NFT rappresenta esclusivamente un’opera d’arte digitale o un bene da collezione – senza alcuna utilità finanziaria, frazionamento o meccanismo di staking – la sua vendita segue le regole fiscali del collezionismo e sfugge alla tassazione legata alle cripto-attività.
  • Se l’NFT viene scambiato in modo sistematico a fini speculativi, allora rientra nella categoria delle cripto-attività e viene tassato secondo le regole vigenti.  

Aliquota applicata

In sintesi, “cripto-attività” è un termine ombrello che copre ogni forma di criptovaluta o token digitale. Qualunque operazione che generi un guadagno da questi asset – indipendentemente dalla loro categoria – può dar luogo a plusvalenze soggette all’imposta del 26%.

Franchigia dei 2.000€

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2025, la cosiddetta franchigia di 2.000€” è stata totalmente abolita

  • se prima le imposte si applicavano solo sui profitti che superavano i 2.000€
  • ora, invece, qualsiasi profitto, anche di 1 solo euro, concorre a formare la base imponibile.

Quando uno scambio è rilevante ai fini fiscali?

In linea generale, la normativa fiscale italiana – in linea con l’interpretazione del regolamento europeo MiCAR – considera fiscalmente rilevante solo lo scambio tra cripto-attività con caratteristiche e funzioni diverse.

“Non si considerano realizzati i redditi diversi qualora le cripto-attività oggetto di permuta abbiano le medesime caratteristiche e funzioni.

Cosa significa?

Che se scambi due cripto-attività simili – cioè appartenenti alla stessa categoria MiCAR – non realizzi una plusvalenza, e quindi non devi pagare imposte su quell’operazione.

Esempi di operazioni NON rilevanti fiscalmente:

  • Bitcoin → Ethereum
    Entrambe sono criptovalute native con funzione di scambio → nessuna imposizione
  • USDC → USDT
    Entrambi sono EMT, ovvero stablecoin ancorate a valute fiat → nessuna imposizione
  • USDC → dollari $
    Equiparati in funzione e valore → nessuna imposizione
  • EURC → euro €
    Equiparati in funzione e valore → nessuna imposizione
  • DAI → PAXG (entrambi sono classificati ART) → nessuna imposizione

Quando l’operazione diventa rilevante fiscalmente?

Lo scambio diventa fiscalmente rilevante quando coinvolge cripto-attività di categoria diversa, perché in questo caso si considera che tu abbia realizzato un guadagno o una perdita.

Esempio:

  • BTC → USDT
    Diversi per funzione e valore → evento fiscalmente rilevante 
  • USDT → euro €
    Equiparati in funzione ma non in valore → evento fiscalmente rilevante 
  • NFT ETH
    L’NFT ha una funzione completamente diversa da Ethereum (non è mezzo di scambio, ma oggetto digitale unico) → evento fiscalmente rilevante.
    Se lo scambio genera una plusvalenza, cioè il controvalore degli ETH ottenuti dalla vendita è maggiore del valore dell’NFT al momento dell’acquisto, questo guadagno è soggetto a un’imposta del 26%. Tuttavia, come abbiamo spiegato poco sopra, la tassazione fa riferimento alla natura dell’NFT: speculazione vs opera d’arte e collezionismo. 

La classificazione ufficiale

Ad oggi, non esiste una classificazione unificata, completa e vincolante a livello europeo che assegni ogni singolo token a una delle categorie previste dalla MiCAR (EMT, ART, utility, ecc.).

Questo significa che la categorizzazione è soggetta a interpretazione e può variare tra operatori, fiscalisti e Stati membri.

Tuttavia, esistono consensi diffusi su alcuni casi pratici:

  • USD Coin (USDC) è stato ufficialmente certificato come EMT, dopo aver completato il processo di due diligence previsto da MiCAR.
  • Tether (USDT) è tecnicamente un EMT, ma non è autorizzato nell’Unione europea, dal momento che non è ancora conforme ai requisiti previsti dalla MiCAR.
  • Bitcoin, Ethereum, Ripple, Uniswap, Litecoin, ecc. sono comunemente trattati come cripto-attività generiche, e gli scambi tra loro non sono fiscalmente rilevanti.
  • I token come PAX Gold (PAXG) sono generalmente considerati ART, perché ancorati a un paniere di asset o a un singolo asset, come l’oro, e non alla valuta fiat.

Come semplifica tutto questo il report fiscale di Young Platform?

Comprendere la categorizzazione delle cripto-attività può essere complesso, soprattutto quando si detengono asset su più piattaforme o wallet.

Per questo, il servizio fiscale di Young Platform applica automaticamente un’interpretazione coerente con la normativa MiCAR, classificando le criptovalute in tuo possesso sia all’interno della nostra piattaforma sia su altri exchange o wallet esterni.

Tutte le operazioni vengono:

  • Analizzate e categorizzate automaticamente
  • Tracciate con precisione
  • Inserite nel report fiscale completo, con plusvalenze e imposte già calcolate

Hai criptovalute anche su altri wallet o exchange?

Nessun problema: ti basta importare i file CSV delle transazioni e il sistema genererà un report fiscale unico e conforme, pronto per essere utilizzato nella tua dichiarazione dei redditi.

Tutto in pochi clic, senza bisogno di interpretazioni manuali o competenze tecniche.

Dai un’occhiata al servizio: 

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Abolita la franchigia dei 2.000€: cosa cambia e come funziona per la dichiarazione dei redditi 2026 

Addio alla franchigia di 2.000€ e guida al rimborso di 520€.

La franchigia di 2.000 € è uno di quei temi fiscali che hanno un po’ il sapore di leggenda: esiste o non esiste? Se esiste, come funziona? Ma siamo sicuri che esiste ancora? Insomma, questa celebre franchigia ha scatenato negli anni un dibattito abbastanza intenso. Con questo articolo, però, non avrai più dubbi. Vediamo insieme di cosa stiamo parlando. 

Partiamo dalla fine: dal 2025 è cambiato tutto, addio franchigia

Il dato è chiaro e inequivocabile: con la Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024), la franchigia è stata eliminata. A partire dal 1° gennaio 2025, tutte le plusvalenze sono tassabili integralmente, indipendentemente dall’importo. Non esiste più alcuna soglia o franchigia. 

Tuttavia, non è sempre stato così. Prima del 2025, infatti, la franchigia di 2.000 € esisteva e veniva applicata in questo modo: 

  • Se la plusvalenza, dunque il profitto derivante dall’investimento, risultava inferiore a 2.000 €, allora l’imponibile era pari a zero – niente imposte. 
  • Se, al contrario, la plusvalenza superava la franchigia di 2.000€, allora era soggetto a tassazione solamente l’importo eccedente tale franchigia – su 2.100€, era necessario pagare il 26% sui 100€.

Perché nel 2026 sottolineiamo questo aspetto? Per via del famoso “chiarimento del 30 aprile dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale delle plusvalenze crypto nel 2023 e 2024”. Ecco cosa comporta.

Guida al rimborso di 520€ 

​​Grazie al chiarimento dell’Agenzia delle Entrate (AdE) del 30 aprile 2025, migliaia di contribuenti hanno la possibilità di recuperare fino a 520€ di imposte versate in eccesso sulle plusvalenze derivanti da cripto-attività.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per capire se ne hai diritto e come procedere per ottenere il rimborso.

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L’origine del problema

Partiamo da un dato certo: le Leggi di Bilancio relative alle imposte sugli anni 2023 e 2024 riportavano una formulazione identica in merito alla franchigia di 2.000€ applicata alle plusvalenze da criptovalute. Detto in parole semplici: il testo della legge era identico per entrambi gli anni. Ciò che cambiava, però, era l’applicazione pratica della norma.

Nel 2023 e 2024, questa franchigia esentava da imposta la parte delle plusvalenze fino a 2.000€. Il problema è che, fino ad aprile 2025, il software dell’Agenzia la trattava erroneamente come soglia, facendo pagare il 26% su tutto il guadagno una volta che il limite veniva superato.

Il 30 aprile 2025 l’Agenzia ha corretto l’interpretazione: i 2.000€ sono una franchigia, non una soglia. Questo significa che, se nel 2024 hai pagato le imposte – relative ai redditi del 2023 – anche sui 2.000€ di plusvalenze, hai diritto a richiedere un rimborso di 520€ all’Agenzia delle Entrate – per altri due anni, ovvero a 48 mesi dalla data in cui hai effettuato il versamento non dovuto

Chi può chiedere il rimborso

Alla luce di questo chiarimento, puoi richiedere il rimborso se rispetti i seguenti requisiti:

  • Nel 2023 (anno d’imposta) hai realizzato plusvalenze da cripto-attività superiori a 2.000€.
  • Nel 2024 hai presentato la dichiarazione dei redditi pagando l’imposta sostitutiva del 26%.
  • A causa dell’errore del software, hai pagato il 26% anche sui primi 2.000€ (non godendo quindi della natura di franchigia dell’importo).

Nota bene: hai tempo fino a 48 mesi (4 anni) dalla data in cui hai effettuato il versamento non dovuto per richiedere i tuoi soldi indietro.

Come presentare la richiesta di rimborso 

La procedura per recuperare i tuoi 520€ è quella standard per le imposte versate in eccesso e fa riferimento all’Art. 38 del DPR 602/1973.

Basterà presentare una formale istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate (tramite PEC o i servizi del portale istituzionale), indicando che l’imposta sostitutiva per l’anno d’imposta 2023 è stata calcolata ignorando la natura di franchigia della soglia dei 2.000€.

La pratica potrebbe richiedere anche l’invio di documenti specifici, come la “Dichiarazione integrativa a favore”, per correggere il vecchio Quadro RT: il nostro consiglio è di non procedere in autonomia, ma di affidare la pratica a un commercialista esperto in cripto-attività.

Fonte ufficiale: l’annuncio del 30 aprile dell’AdE

Per completezza, riportiamo il testo ufficiale pubblicato dall’Agenzia che sancisce questo diritto.

Faq del 30 aprile 2025 – Tassazione sostitutiva delle plusvalenze derivanti da cripto attività

Domanda:

Come vengono tassate le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività nei confronti delle persone fisiche?

Risposta:

Sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività si applica una imposta sostitutiva del 26%. Per il calcolo della base imponibile delle plusvalenze e gli altri proventi realizzate nell’anno di imposta, è riconosciuta una franchigia di euro 2.000.

Esempio: se il contribuente nel 2024 ha realizzato plusvalenze e altri proventi per un ammontare complessivo di 2.500 euro, la base imponibile determinata a seguito della compilazione della specifica sezione del quadro T del Modello 730/2025 o del quadro RT del Modello REDDITI 2025 PF sarà pari all’importo di euro 500, ovvero all’importo eccedente la franchigia.

Nel caso in cui contribuente non abbia potuto tener conto di tale franchigia della dichiarazione dei redditi 2024 (anno d’imposta 2023) può richiedere il rimborso della maggior imposta sostitutiva versata.

Fonte ufficiale: FAQ Agenzia delle Entrate – 30 aprile 2025

Cosa significa questo per te?

Cerchiamo di capirlo concretamente, utilizzando i numeri.

Anno d’imposta 2023 (dichiarazione nel 2024)

  • Plusvalenza di 1.900€ → Nessuna imposta dovuta
  • Plusvalenza di 2.100€:
    • Calcolo errato (vecchio software): 2.100 x 26% = 546€
    • Calcolo corretto: solo su 100€ → 26€
    • Rimborso spettante: 520€

Anno d’imposta 2024 (dichiarazione nel 2025)

  • Plusvalenza di 1.900€ → Nessuna imposta
  • Plusvalenza di 2.500€ → Imposta su 500€ → 130€

Anno d’imposta 2025 (dichiarazione nel 2026)

  • Plusvalenza di 1.500€ → 1.500 x 26% = 390€
  • Plusvalenza di 3.000€ → 3.000 x 26% = 780€

Dall’anno fiscale 2025, come anticipato, ogni euro di guadagno è soggetto a tassazione.

Compensazione delle minusvalenze

Se durante l’anno hai registrato perdite,puoi compensare le minusvalenze con i guadagni ottenuti nello stesso anno o nei quattro successivi.

Esempio:

  • Plusvalenza realizzata: 3.000€
  • Minusvalenza realizzata: 1.000€
  • Plusvalenza netta imponibile: 2.000€ → 2.000 x 26% = 520€

Poiché la vecchia franchigia di 2.000€ è stata abolita, l’intero importo netto (2.000€) è oggi soggetto a tassazione.

Glossario essenziale per la dichiarazione dei redditi sulle criptovalute

Dichiarazione redditi criptovalute: glossario fiscale

Scopri tutte le parole e le informazioni essenziali per preparare la dichiarazione dei redditi sulle criptovalute del 2025.

La questione fiscale sulle criptovalute sta diventando uno spauracchio che allontana e spaventa i piccoli investitori. E non dipende tanto dalla difficoltà della materia. Il problema nasce dalla scarsa chiarezza della normativa in sé, dalle innumerevoli interpretazioni che si trovano online e, a monte, dalla difficoltà di applicare leggi tradizionali a tecnologie completamente nuove. 

Tuttavia, anche quest’anno le criptovalute vanno dichiarate e le imposte pagate. Perciò, per aiutarti a orientarti nel labirinto del fisco, abbiamo preparato un glossario essenziale: tienilo a portata di mano mentre compili la dichiarazione o sfoglialo per avere una panoramica aggiornata sul regime fiscale in vigore.

Per scoprire i nostri servizi fiscali:

Airdrop

Un airdrop è la distribuzione gratuita di criptovalute da parte di un progetto, spesso utilizzata come strategia promozionale. In Italia, dal punto di vista fiscale, è considerato un guadagno e può essere soggetto a tassazione anche se non hai speso nulla per riceverlo. L’imposta del 26% si applica sul valore di mercato dei token al momento della ricezione. Tuttavia, è prevista una franchigia annuale di 2.000 euro:

  • Se la somma delle plusvalenze da cripto-attività (inclusi airdrop) non supera i 2.000 euro in un anno, non è dovuta alcuna imposta.
  • Se la soglia viene superata, l’imposta si applica solo sulla parte eccedente.

La dichiarazione e il pagamento dell’imposta avvengono l’anno successivo rispetto a quello in cui hai ricevuto l’airdrop, calcolando il valore dei token al momento dell’accredito.

Se in seguito decidi di vendere quei token a un prezzo superiore, la differenza rispetto al valore iniziale costituisce una plusvalenza. Anche in questo caso si applica l’imposta del 26%, ma solo sulla plusvalenza al netto della franchigia di 2.000 euro. Ricordiamo che per vendita si intende la conversione dei token in valuta fiat (come euro) o in stablecoin di tipo EMT.

Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Airdrop: cos’è e quali sono le imposte da pagare nel 2025

Bot di trading (Smart Trades)

Un bot di trading è un software che esegue automaticamente operazioni di compravendita di criptovalute seguendo regole o strategie preimpostate. Dal punto di vista fiscale, le operazioni effettuate dal bot sono considerate a tutti gli effetti operazioni eseguite dall’utente: se il bot vende criptovalute in cambio di euro, dollari o altre valute fiat, l’operazione è fiscalmente rilevante.

Anche lo scambio tra criptovalute e EMT (Electronic Money Token), come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, è un’operazione fiscalmente rilevante e può generare una plusvalenza tassabile al 26%, al netto della franchigia di 2.000 euro prevista per legge.
Questa franchigia si applica su base annua: se la somma delle plusvalenze nette generate nell’anno è pari o inferiore a 2.000 euro, non si applica alcuna imposta.

In altre parole, le operazioni automatizzate non esonerano dagli obblighi fiscali: ogni ordine generato dal bot può avere un impatto sulla dichiarazione dei redditi. Su piattaforme come Young Platform, tutte le attività eseguite dai bot (Smart Trades) sono tracciate e già incluse nel report fiscale, con eventuali imposte calcolate automaticamente.

Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Bot di trading e Smart Trades: cosa sono e quali sono le imposte da pagare nel 2025

Cashback in crypto

Le criptovalute ricevute come rimborso (cashback) a seguito di un acquisto o pagamento — ad esempio tramite carta o app — sono considerate, dal punto di vista fiscale italiano, redditi imponibili.

L’imposta del 26% si applica sul valore di mercato delle criptovalute al momento dell’accredito nel portafoglio. Tuttavia, secondo quanto chiarito da una FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2025, è prevista una franchigia annua di 2.000 euro:
se il totale dei redditi da cripto-attività (inclusi cashback e airdrop) ricevuti in un anno è pari o inferiore a 2.000 euro, non si applica alcuna imposta.

L’imposta si paga l’anno successivo alla ricezione, anche se le criptovalute non vengono vendute.

Se in seguito si decide di vendere le crypto ricevute come cashback e il loro valore è aumentato, si applica una seconda imposta del 26% sulla plusvalenza. In questo caso, il prezzo di carico sarà il valore al momento dell’accredito, e la plusvalenza imponibile sarà la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di accredito, al netto della franchigia dei 2.000€.

Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Airdrop: cos’è e quali sono le imposte da pagare nel 2025

Commissioni di transazione

Le commissioni di transazione sono costi applicati dagli exchange o dalle blockchain per l’esecuzione di operazioni come acquisti, vendite, prelievi o trasferimenti di criptovalute. Dal punto di vista fiscale, queste commissioni non sono deducibili dal calcolo delle plusvalenze o minusvalenze.

In altre parole, il guadagno o la perdita derivante da un’operazione viene calcolato esclusivamente sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita dell’asset, senza considerare i costi sostenuti per le commissioni.

Questo significa che, anche se hai sostenuto spese per completare una transazione, l’importo della commissione non riduce la base imponibile su cui si calcola l’imposta del 26%. È importante tenerne conto quando valuti il rendimento netto effettivo delle tue operazioni, soprattutto se utilizzi strategie ad alta frequenza. 

Crypto-asset

Il termine crypto-asset, secondo il regolamento europeo MiCAR, indica qualsiasi bene digitale basato su blockchain, incluse criptovalute (come Bitcoin, Ethereum), stablecoin, NFT, token di utilità e asset tokenizzati. La MiCAR ha definito tre categorie principali di crypto-asset: 

  • EMT (Electronic Money Tokens): stablecoin ancorate a una valuta fiat  
  • ART (Asset-Referenced Tokens): token legati a un paniere di asset
  • Utility Token: token che danno accesso a servizi digitali

Per la normativa italiana, che parte da questa categorizzazione, una transazione è fiscalmente rilevante solo se avviene tra asset con caratteristiche e funzioni diverse (es. ETH → NFT). Se scambi crypto simili tra loro (es. BTC ↔ ETH o USDC ↔ USDT), non paghi imposte. Non esiste ancora una classificazione ufficiale per ogni token. Le categorie sono interpretate secondo criteri condivisi, ma possono variare tra operatori e Paesi UE.

Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Crypto-asset: dalla MiCAR al fisco italiano

Depositi in euro (o altre valute fiat)

Operazioni di versamento di valuta fiat (euro) da un conto bancario o da una carta di pagamento verso il portafoglio in euro di una piattaforma di scambio di criptovalute.

I depositi in euro non sono soggetti a tassazione né devono essere dichiarati nel Quadro RW, in quanto non rappresentano un trasferimento di attività finanziarie estere o l’acquisizione di asset digitali.

Sono considerati semplici movimenti di liquidità e non producono alcuna implicazione fiscale, a meno che non vengano successivamente utilizzati per acquistare criptovalute o altri strumenti rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.

Depositi in criptovalute

Trasferimento di criptovalute da un wallet personale o esterno (es. Metamask, hardware wallet, wallet custodial) verso un altro exchange, un protocollo DeFi o una piattaforma centralizzata.
Il deposito di crypto non genera imposte né plusvalenze, in quanto si tratta di un semplice spostamento di asset già detenuti. Tuttavia, ha rilevanza fiscale ai fini del monitoraggio e deve essere dichiarato nel Quadro RW (Modello Redditi) o nel Quadro W (730), se l’exchange di destinazione è estero o non fa da sostituto d’imposta.

Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Imposta patrimoniale sulle criptovalute 2025: imposta di bollo e IVACA

Importante: al momento del deposito, l’utente deve indicare il prezzo di carico originario degli asset trasferiti. In assenza di tale indicazione, il sistema considera il valore pari a 0 €, con il rischio che, in caso di vendita, l’intero ricavato venga tassato come plusvalenza.

Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Prezzo di carico: perché è così importante per la dichiarazione dei redditi da criptovalute

Dichiarazione dei redditi da criptovalute

La dichiarazione dei redditi da criptovalute è il documento fiscale che un contribuente residente in Italia presenta annualmente per comunicare al Fisco i redditi e le attività legate al possesso e alle operazioni effettuate con cripto-attività (crypto-asset), come Bitcoin, Ethereum, NFT, stablecoin e altri token digitali. 

La dichiarazione deve riportare:

  • Le plusvalenze realizzate, cioè i guadagni derivanti dalla vendita o dallo scambio di crypto-asset
  • Le minusvalenze, ovvero le perdite subite in operazioni con valenza fiscale
  • Il valore delle cripto-attività detenute al 31 dicembre di ogni anno (per fini di monitoraggio fiscale)

Le informazioni relative alle criptovalute vanno inserite nei quadri del Modello Redditi (ex Unico) o del Modello 730, rispettivamente nei Quadri RW e RT e Quadri W e T del 730.

Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Franchigia dei 2.000€: come funziona e cosa cambia per le imposte sulle criptovalute

Hard Fork

Evento tecnico in cui una blockchain si divide in due versioni incompatibili tra loro, dando origine a una nuova rete e a una nuova criptovaluta. Gli utenti che possedevano token sulla blockchain originale ricevono gratuitamente una quantità equivalente di token sulla nuova rete. In Italia, i token ricevuti tramite hard fork sono considerati redditi diversi, analogamente agli airdrop e al mining, e sono soggetti a un’imposta del 26% sul valore di mercato dei token nel giorno in cui vengono accreditati nel wallet del contribuente, anche se non vengono venduti.

Tuttavia, è prevista una franchigia annua di 2.000 euro: se il totale dei redditi diversi da criptovalute (inclusi hard fork, airdrop e mining) rimane pari o inferiore a questa soglia, non è dovuta alcuna imposta. L’imposta, se dovuta, va dichiarata e versata l’anno successivo rispetto a quello dell’accredito, indicando i valori nel Quadro RT del Modello Redditi o nel Quadro T del modello 730, in base al regime fiscale adottato.

Se successivamente si vendono i token ricevuti tramite hard fork a un prezzo superiore rispetto al valore di accredito, si applica una seconda imposta del 26% sulla plusvalenza realizzata (prezzo di vendita – prezzo di accredito), anche in questo caso con applicazione della franchigia di 2.000 euro. Qualora le plusvalenze nette totali annue restino al di sotto di tale soglia, non dovrà essere pagata alcuna imposta.

Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Hard fork: cos’è e quali sono le imposte da pagare nel 2025

Imposta di bollo (IVACA)

In Italia, la tassazione patrimoniale sulle criptovalute può avvenire in due modalità, a seconda di dove sono custoditi gli asset: 

  • IVACA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività): si applica sulle criptovalute detenute su exchange esteri o wallet privati. Va dichiarata nel Quadro RW del Modello Redditi (o Quadro W del 730), e il relativo importo deve essere versato tramite Modello F24.
  • Imposta di bollo: si applica automaticamente alle criptovalute custodite su piattaforme italiane che trattengono e versano direttamente l’imposta. 

In entrambi i casi, l’aliquota è dello 0,2% annuo, calcolata sul valore di mercato delle criptovalute detenute al 31 dicembre dell’anno fiscale. L’imposta è dovuta anche se le criptovalute non sono state scambiate o vendute: il solo fatto di detenerle genera l’obbligo fiscale.

Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Imposta patrimoniale sulle criptovalute 2025: imposta di bollo e IVACA

Metodo contabile LIFO (Last In, First Out)

Metodo di calcolo utilizzato per determinare il valore delle plusvalenze e minusvalenze nella vendita di criptovalute. Secondo il principio LIFO – “Last In, First Out”, si assume che gli ultimi asset acquistati siano i primi a essere venduti. Questo criterio impatta direttamente sull’entità della plusvalenza imponibile, poiché viene confrontato il prezzo di vendita con il costo di acquisto più recente.

Esempio: se acquisti 1 BTC a 20.000 €, poi un altro a 30.000 €, e ne vendi uno a 35.000 €, con il metodo LIFO si considera venduto quello da 30.000 €. La plusvalenza sarà 35.000 – 30.000 = 5.000 €.

In ambito fiscale, il metodo LIFO è riconosciuto quale criterio di determinazione delle plusvalenze per le cripto-attività (in assenza di sostituto di imposta). È il metodo adottato nei report fiscali generati da Young Platform, dove il calcolo avviene in automatico, secondo le indicazioni normative italiane.

Mining

Attività di convalida delle transazioni e creazione di nuovi blocchi su una blockchain, svolta mediante l’impiego di potenza computazionale in cambio di una ricompensa in criptovaluta.
Dal punto di vista fiscale, in Italia il mining può generare due tipologie di guadagno, a seconda della natura dell’attività:

  • A livello personale (non professionale): la ricompensa ricevuta è considerata un guadagno e tassata al 26% sul valore di mercato della criptovaluta alla data dell’accredito, anche se non viene venduta. Tuttavia, è prevista una franchigia annua di 2.000 euro: se il totale dei redditi da crypto (inclusi mining e airdrop) rimane al di sotto di questa soglia, non si applica alcuna imposta.
  • A livello professionale (con mezzi organizzati e continuità): l’attività è assimilata a un’attività d’impresa, con obbligo di partita IVA, e i redditi sono soggetti a IVA e tassazione ordinaria.

La dichiarazione e il pagamento dell’imposta avvengono l’anno successivo rispetto a quello in cui si è verificato l’accredito, calcolando il 26% sul prezzo delle crypto nella data in cui le abbiamo ricevute sul wallet (al netto della franchigia).
Le ricompense ottenute devono essere indicate nel Quadro RT del Modello Redditi o nel Quadro T del 730, a seconda del regime dichiarativo adottato.
Se successivamente vendi le ricompense ricevute con il mining a un prezzo maggiore rispetto al prezzo di accredito, pagherai una seconda imposta del 26% sulla plusvalenza realizzata (al netto della franchigia).

Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento:  Mining di criptovalute: trattamento fiscale in Italia nel 2025

Minusvalenze

Perdita che si verifica quando una criptovaluta viene venduta a un prezzo inferiore rispetto al suo costo di acquisto. Dal punto di vista fiscale, le minusvalenze realizzate nella cessione di cripto-attività possono essere compensate con plusvalenze ottenute dalla vendita di altre criptovalute, riducendo l’imposta complessivamente dovuta.

A partire dal 2023, la normativa italiana prevede che tali minusvalenze siano compensabili entro cinque anni, incluso quello in cui la perdita è stata realizzata. Le minusvalenze maturate prima del 2023 non sono compensabili, a causa del cambio di regime fiscale introdotto dalla Legge di Bilancio 2023.

Le minusvalenze devono essere dichiarate nel Quadro RT del Modello Redditi o nel Quadro T del modello 730, e devono essere supportate da documentazione che attesti prezzo di acquisto, vendita e data delle operazioni.

Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Minusvalenze nelle criptovalute: cosa sono e come utilizzarle per ridurre l’imposizione fiscale nel 2025

Modello Redditi Persone Fisiche (ex Modello Unico) 

Documento ufficiale per la dichiarazione dei redditi in Italia, utilizzato da contribuenti che non possono o non vogliono usare il Modello 730. Consente di dichiarare tutte le tipologie di reddito, comprese le plusvalenze da criptovalute e il possesso di crypto-asset detenuti su exchange esteri o wallet personali, tramite i quadri RT (redditi diversi) e RW (monitoraggio fiscale e imposte patrimoniali). Richiede il calcolo autonomo delle imposte e il versamento tramite Modello F24.

Ordini con valuta fiat

Operazioni in cui una criptovaluta viene acquistata o venduta utilizzando una valuta tradizionale, come euro o dollari. Le plusvalenze generate dalla vendita di criptovalute contro valuta fiat sono sempre imponibili. Il guadagno imponibile si calcola confrontando il prezzo di vendita con il prezzo di carico della criptovaluta, secondo il metodo LIFO.

Ordini con stablecoin EMT

Operazioni di compravendita di criptovalute eseguite contro stablecoin classificate come EMT (Electronic Money Tokens), come USDT o USDC. Fiscalmente, sono trattate come vendite per valuta fiat, quindi generano una plusvalenza imponibile se il valore al momento della vendita è superiore al prezzo di carico. Il calcolo avviene convertendo l’importo in euro al tasso di cambio corrente.

Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Crypto-asset: dalla MiCAR al fisco italiano

Ordini swap

Operazioni di scambio diretto tra criptovalute con le stesse caratteristiche e funzioni, che non generano imposizione fiscale immediata. Il prezzo di carico della criptovaluta ceduta viene trasferito a quella ricevuta. L’eventuale plusvalenza sarà tassata solo nel momento in cui la nuova criptovaluta sarà successivamente venduta o scambiata con valuta fiat o stablecoin EMT.

Pair (valuta base e valuta quotata)

Nel trading di criptovalute, un pair rappresenta una coppia di valute utilizzata per effettuare scambi. La valuta base è l’asset che si intende acquistare o vendere. La valuta quotata (o di riferimento) è quella con cui si misura il valore della valuta base. Ad esempio, nel pair BTC/EUR, stai comprando o vendendo Bitcoin (BTC, valuta base) utilizzando euro (EUR, valuta quotata). Ai fini fiscali, è importante sapere quale delle due è la valuta quotata, perché se è una valuta fiat (come l’euro) o una stablecoin di tipo EMT, lo scambio può generare una plusvalenza imponibile.

Plusvalenze da criptovalute

La plusvalenza è il guadagno che si realizza quando si vende o si scambia una criptovaluta a un prezzo superiore rispetto a quello di acquisto (o di ricezione, come nel caso di airdrop, staking o mining).
In Italia, le plusvalenze generate dalle criptovalute sono considerate redditi diversi di natura finanziaria e sono tassate con un’aliquota fissa del 26%, ma solo sulla parte che eccede la franchigia annuale di 2.000 euro.

  • Valore di vendita (in euro) – Prezzo di carico (in euro) = Plusvalenza lorda
  • Plusvalenza lorda – 2.000 euro (franchigia) = Plusvalenza imponibile

L’imposta si applica solo quando la plusvalenza è realizzata, ovvero nel momento in cui la criptovaluta viene ceduta in cambio di:

  • euro o altra valuta fiat
  • stablecoin classificate come EMT (es. USDT, USDC)
  • beni o servizi 

Se non c’è una conversione in valuta fiat o EMT, ad esempio in uno swap tra due criptovalute con caratteristiche simili, non si realizza una plusvalenza immediata e non si paga alcuna imposta.

Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Franchigia dei 2.000€: come funziona e cosa cambia per le imposte sulle criptovalute

Premi da funzionalità Earn

Ricompense in criptovaluta ricevute da un utente a seguito di un’azione svolta su una piattaforma, come completare un quiz, guardare un video o partecipare a una promozione.

Dal punto di vista fiscale, questi premi sono considerati redditi diversi e quindi imponibili, anche se non hai pagato nulla per riceverli. L’imposta del 26% si applica sul valore di mercato dei token al momento dell’accredito nel portafoglio.

Tuttavia, è prevista una franchigia annuale di 2.000 euro:

  • Se la somma di tutti i redditi dello stesso tipo (inclusi airdrop e altri premi) non supera i 2.000 euro in un anno, non è dovuta alcuna imposta.
  • Se viene superata, il 26% si applica solo sull’importo eccedente.

L’imposta si paga l’anno successivo alla ricezione, anche se i token non vengono venduti.

Se in futuro decidi di vendere questi token, ad esempio convertendoli in euro o in stablecoin classificate come EMT (come USDT o USDC), e il loro valore è aumentato rispetto al giorno in cui li hai ricevuti, dovrai pagare un’ulteriore imposta del 26% sulla plusvalenza. Anche in questo caso, si applica la franchigia di 2.000 euro sul totale delle plusvalenze realizzate nel corso dell’anno.

Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Airdrop: cos’è e quali sono le imposte da pagare nel 2025

Prezzo di carico

Il prezzo di carico è il valore iniziale di una criptovaluta al momento in cui entra nel tuo patrimonio. Serve per calcolare la plusvalenza o minusvalenza quando venderai o scambierai quell’asset. È un elemento fiscale importante: se non viene dichiarato correttamente, potresti pagare più tasse del dovuto. 

Nel caso di acquisto diretto, coincide con il prezzo pagato. Per criptovalute ricevute tramite airdrop, staking, mining, hard fork o programmi Earn, corrisponde al valore di mercato al momento dell’accredito. Se la cyrpto viene trasferita da un wallet esterno su un exchange, il prezzo di carico deve essere dichiarato manualmente dall’utente. In assenza di tale indicazione, si considera pari a zero, con conseguente tassazione integrale dell’importo ricavato dalla vendita.

Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Prezzo di carico: perché è così importante per la dichiarazione dei redditi da criptovalute

Quadro RW

Parte del Modello Redditi (ex Unico) dedicata al monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere e delle criptovalute. Serve a dichiarare il possesso di criptovalute e a calcolare l’imposta di bollo (0,2% annuo) sul loro valore al 31 dicembre. È obbligatorio anche se non si sono realizzati guadagni, semplicemente per il possesso.

Quadro RT

Sezione del Modello Redditi dedicata alla dichiarazione delle plusvalenze da attività finanziarie, comprese le cripto-attività. Qui si indicano: le plusvalenze realizzate vendendo criptovalute con un guadagno superiore a 2.000 €. L’imposta da applicare sull’eccedenza è del 26%.

Quadro W

Equivalente del Quadro RW, ma presente nel Modello 730. Serve per dichiarare il possesso di criptovalute, anche se non si è fatto trading, e per pagare l’imposta di bollo sul valore totale delle cripto al 31 dicembre.

Quadro T

Equivalente del Quadro RT, ma presente nel Modello 730. Va compilato se si sono ottenuti guadagni da criptovalute (come vendite con plusvalenza o ricompense da staking).
Consente di calcolare l’imposta sostitutiva del 26% al netto della franchigia dei 2.000 euro sui redditi da cripto-attività.

Ravvedimento Operoso

Strumento previsto dalla normativa fiscale italiana che consente di regolarizzare omissioni o errori nella dichiarazione dei redditi, versando le imposte dovute con sanzioni e interessi ridotti. Può essere utilizzato, ad esempio, per sanare plusvalenze da criptovalute non dichiarate negli anni precedenti, prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo.

Ricompense da staking

Le criptovalute ricevute come premio per aver bloccato i propri fondi in staking sono considerate redditi diversi e, in quanto tali, imponibili. L’imposta del 26% si applica sul valore di mercato dei token al momento della ricezione, anche se non vengono venduti. Tuttavia, è prevista una franchigia annuale di 2.000 euro:

  • Se la somma dei redditi di questo tipo (inclusi staking, airdrop, premi Earn, ecc.) non supera i 2.000 euro in un anno, non è dovuta alcuna imposta.
  • Se la soglia viene superata, il 26% si applica solo sull’importo eccedente.

Questi importi vanno dichiarati e le imposte si pagano l’anno successivo alla ricezione dei token. Se successivamente vendi le criptovalute ricevute in staking — ad esempio convertendole in euro o in stablecoin classificate come EMT (come USDT o USDC) — e il valore di vendita è superiore a quello di ricezione, si genera una plusvalenza. Anche in questo caso si applica l’imposta del 26%, ma solo sulla parte di plusvalenza che supera la franchigia di 2.000 euro annui, se non già utilizzata.

Eventuali plusvalenze vanno dichiarate e le relative imposte versate l’anno successivo alla vendita.

Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Staking e Fisco: come funzionano le imposte sulle ricompense nel 2025

Rivalutazione

Meccanismo che permette di aggiornare il valore fiscale di carico delle criptovalute detenute al 1° gennaio dell’anno di dichiarazione, pagando un’imposta sostitutiva ridotta invece della normale tassazione sulle plusvalenze. Per le imposte sulle plusvalenze del 2024, ciò significa inserire come prezzo di acquisto (o prezzo di carico) il valore al 1° gennaio 2025. Questo sistema è particolarmente utile per chi non conosce il prezzo di acquisto delle proprie criptovalute perché le ha comprate molto tempo fa, non dispone della documentazione degli anni passati o è un early adopter che ha acquistato a prezzi molto bassi. L’obiettivo è evitare di pagare un’imposta molto elevata sulle plusvalenze accumulate nel tempo. Tuttavia, aderire alla rivalutazione comporta l’obbligo esplicito di pagare subito il 18% di imposta sostitutiva e, in futuro, il 26% sulle plusvalenze generate dalla vendita con riferimento al maggior valore rispetto al 1 gennaio 2025.

Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Rivalutazione delle criptovalute 2025: come funziona e quando conviene

Franchigia di esenzione da 2.000 € valida fino al 31.12.24

Si tratta di una franchigia, cioè un importo minimo non tassabile, previsto dalla normativa fiscale italiana. Secondo quanto confermato da una FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2025, le plusvalenze nette annuali derivanti dalla vendita o dallo scambio di criptovalute sono imponibili solo per la parte eccedente i 2.000 euro.

In pratica:

  • Se le plusvalenze nette annuali sono pari o inferiori a 2.000 euro, non si applica alcuna imposta.
  • Se vengono superati i 2.000 euro, solo l’importo eccedente è imponibile al 26%, e non l’intera plusvalenza.

Questa franchigia si applica su base annua e riguarda l’insieme delle operazioni effettuate nel corso dell’anno solare.

FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2025

Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Franchigia dei 2.000€: come funziona e cosa cambia per le imposte sulle criptovalute

Stack di criptovalute

È il totale delle criptovalute possedute da un utente, suddiviso per prezzo di acquisto o modalità di acquisizione (acquisto, staking, airdrop, mining, ecc.). Lo stack aumenta con ogni nuova criptovaluta ricevuta o acquistata e diminuisce quando si effettuano vendite, conversioni o trasferimenti. Il valore di carico (cioè il prezzo di riferimento) di ciascuna unità dello stack è importante per calcolare correttamente le imposte in caso di vendita.Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Prezzo di carico: perché è così importante per la dichiarazione dei redditi da criptovalute